La vendita di medicinali (compresi SOP/OTC) e la preparazione di galenici magistrali é di competenza esclusiva del farmacista abilitato alla professione e iscritto all’albo professionale e deve essere effettuata esclusivamente in farmacia. L’interpretazione di una ricetta e la consegna al pubblico di un medicinale da parte di una persona che non sia un farmacista abilitato all’esercizio professionale e iscritto all’Ordine dei farmacisti, integra il reato di esercizio abusivo della professione di farmacista (articolo 348 del Codice Penale).
I farmacisti iscritti all’Ordine devono essere identificabili tramite il camice bianco (che non deve essere indossato dai non laureati) ed il distintivo professionale. Si ricordi che, a tutela della salute del cittadino, l’art. 112 del TULLSS prevede che “La vendita al pubblico di medicinali a dose o forma di medicamento non è permessa che ai farmacisti e deve essere effettuata nella farmacia sotto la responsabilità del titolare della medesima”.
SANZIONI
Esercizio abusivo della professione (art. 348, cod. penale) Penale – reclusione fino a 6 mesi o multa da € 2.000 a
€ 10.000.
Art. 8, comma 1, Legge 175/92: Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell’esercizio abusivo delle professioni sanitarie. Gli esercenti le professioni sanitarie che prestano comunque il proprio nome, ovvero la propria attività, allo scopo di permettere o di agevolare l’esercizio abusivo delle professioni medesime sono puniti con l’interdizione dalla professione per un periodo non inferiore ad un anno.
