Sussistendo l’idoneità dei locali e il possesso di diploma abilitativo in capo alla responsabile del servizio, la Farmacia può effettuare trattamenti estetici a pagamento. Tali trattamenti debbano attenersi alla sfera salutistica e del benessere, nel rispetto del ruolo sociale e della natura giuridica delle farmacie, che sono qualificate quali presidio socio sanitari, votati all’assistenza e alla tutela della salute del cittadino. Quella dell’estetista non è una professione sanitaria e pertanto non vi è incompatibilità tra l’esercizio della farmacia e tale attività. Per quanto riguarda l’allestimento del locale cabina, come specificato nella Legge 4/90 n.1 che disciplina l’attività dell’estetista, occorre rispettare i requisiti igienico sanitari definiti dalle singole ASL e dai comuni.
La farmacia per l’effettuazione del servizio deve disporre di uno spazio riservato adeguatamente attrezzato con un lettino e di tutte le attrezzature necessarie . Lo spazio destinato deve essere munito di un lavabo o meglio di un servizio igienico deputato.
